precursori-esplosivi

Precursori di Esplosivi

Introduzione e definizioni

Il Regolamento (UE) 2019/1148, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, sancisce l’immissione sul mercato e l’uso di precursori di esplosivi in Europa. È in applicazione dal 1° febbraio 2021, modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e abroga il regolamento (UE) n. 98/2013.  

Le norme armonizzate introdotte col presente regolamento hanno l’obiettivo di regolamentare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze e miscele che potrebbero essere utilizzate impropriamente per la fabbricazione illecita di esplosivi.  

Si riportano alcune delle definizioni presenti nel regolamento che supportano la lettura del presente articolo: 

precursore di esplosivi soggetto a restrizioni

una sostanza elencata nell’Allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell’Allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto Allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite;

precursore di esplosivi disciplinato

una sostanza elencata nell’Allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’Allegato I o II è inferiore all’1 % p/p;

privato

qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona;

transazione sospetta

qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi;

utilizzatore professionale

qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, compresa l’attività agricola, svolta a tempo pieno o parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra sulla quale è svolta detta attività agricola, purché tali fini non includano la messa a disposizione di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a un’altra persona. 

Cosa stabilisce il regolamento

In primo luogo, il regolamento vieta la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizione a privati, a meno che questi non siano in possesso di una licenza rilasciata dall’ autorità competente dello stato membro in cui è prevista la compravendita. Tale licenza deve dichiarare che la vendita dei precursori di esplosivi indicati nel documento è concessa al cliente segnalato e la concentrazione della sostanza (assoluta o in miscela) è al di sotto delle indicazioni limite indicate nel regolamento. Deve essere, inoltre, chiaramente espressa la destinazione d’uso del prodotto acquistato. 

In secondo luogo, il regolamento definisce come tenere informata tutta la catena d’approvvigionamento affinché tutti gli operatori economici siano consapevoli al momento dell’acquisto della presenza di precursori di esplosivi all’interno dei prodotti e delle restrizioni sulla vendita a terzi. Più nello specifico: 

  • va assicurato che tutti i dipendenti interni all’azienda distributrice di precursori di esplosivi siano consapevoli della natura dei prodotti venduti e delle restrizioni sull’uso e sulla vendita, 
  • va assicurato che il cliente che acquista i prodotti in questione sia consapevole della natura degli stessi e del divieto della loro vendita a privati, a meno che non siano in possesso di una licenza ufficiale,  
  • prima della vendita va verificato il modulo che attesta: che il cliente è un utilizzatore professionale o un altro operatore economico; la quantità di articoli richiesta dal cliente e l’uso previsto degli articoli.

 

Il documento di cui sopra è disponibile all’Allegato IV. 

Infine, il regolamento definisce le tempistiche di segnalazione in caso di transazioni sospette di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e di precursori di esplosivi disciplinati all’interno della catena di approvvigionamento. 

Gli Allegati I e II del regolamento presentano due tabelle dove sono elencate le sostanze chimiche ritenute precursori di esplosivi. La differenza sostanziale tra PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI e PRECURSORI DI ESPLOSIVI DISCIPLINATI è nell’Allegato di riferimento e nelle misure di prevenzione: 

  • i primi sono presenti solo nell’Allegato I e sono considerati tali se presenti in composizione percentuale maggiore rispetto al valore indicato. In termini di misure di prevenzione è vietata la messa a disposizione di prodotti che li contengono a privati, così come l’introduzione, la detenzione e l’utilizzo da parte loro a meno che questi non siano in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato membro in cui è stabile. Bisogna segnalare, inoltre, qualsiasi transazione sospetta entro le successive 24 ore; 
  • i secondi sono presenti sia nell’Allegato I che nell’Allegato II e sono considerati tali se presenti in composizione percentuale minore dell’1% p/p (sono escluse le miscele omogenee che contengono più di 5 ingredienti). In termini di misure di prevenzione bisogna segnalare qualsiasi transazione sospetta entro le successive 24 ore.