Arianna Gasparetto
Arianna Gasparetto
Project Engineering
Febbraio 2023
Tempo di lettura: 5 minuti

Dispositivi legacy

Immissione sul mercato e smaltimento del magazzino

Secondo l’articolo 5 del MDR 2017/745, “Un dispositivo può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se è conforme al Regolamento qualora sia debitamente fornito e correttamente installato, oggetto di un’adeguata manutenzione e utilizzato conformemente alla sua destinazione d’uso”.

Ma questo vale anche per i dispositivi legacy?

No, infatti come specificato nell’articolo 120 del MDR 2017/745, un dispositivo legacy può essere immesso sul mercato o messo in servizio fino al 26 maggio 2024 a condizione che:

  • il certificato CE emesso dall’ON sia valido;
  • non siano apportati sul DM cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d’uso;
  • il DM continui a essere conforme alle Direttive;
  • vengano ugualmente rispettate le prescrizioni del MDR in materia di sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza, sorveglianza sul mercato, registrazione di operatori economici e dispositivi.  

Inoltre, è possibile mettere a disposizione sul mercato o mettere in servizio fino al 26 maggio 2025 i dispositivi immessi in commercio ex Direttive anteriormente al 26 maggio 2021 e i dispositivi immessi in commercio ex Direttive a decorrere dal 26 maggio 2021 qualora vengano rispettate le condizioni di cui al punto precedente del presente articolo.  

Cosa si intende per “immissione sul mercato” e “messa a disposizione sul mercato”? Facciamo un po' di chiarezza. 

L’articolo 2 (28) del MDR 2017/745 stabilisce che per immissione sul mercato si intende “la prima messa a disposizione di un dispositivo, diverso da un dispositivo oggetto di indagine, sul mercato dell’Unione

Mentre, per messa a disposizione sul mercato, si intende “la fornitura di un dispositivo, diverso da un dispositivo oggetto di indagine, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.

Pertanto, l’immissione sul mercato è la prima fornitura di un dispositivo sul territorio comunitario.  

Per comprendere al meglio questi concetti ci viene in soccorso la linea guida “Guida Blu sulla attuazione delle normative dei prodotti”.

Tale linea guida stabilisce che l’immissione di un prodotto sul mercato presuppone “un’offerta o un accordo tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto di proprietà concernente il prodotto in questione una volta ultimata la fase di fabbricazione”.  

Presenza in magazzino = immissione sul mercato?

La linea guida definisce in modo esplicito che non si parla di immissione sul mercato nel caso di un dispositivo presente nei magazzini del fabbricante ma non ancora messo a disposizione, e quindi non fornito per la distribuzione, il consumo o l’uso.

Sottolinea, inoltre, che la fornitura comprende qualsiasi offerta per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione che possa risultare in un’effettiva fornitura (ad esempio un invito ad acquistare, campagne pubblicitarie). 

Ad esempio, un dispositivo presente in magazzino può considerarsi immesso sul mercato qualora il fabbricante stipuli con altro soggetto un contratto di trasferimento della proprietà o del possesso.  

Discorso diverso per la vendita online. In tal caso, la messa in vendita di un dispositivo su un sito online coincide con l’immissione sul mercato di tale dispositivo.